La prima grande novità è rappresentata dal termine per l’emissione della fattura elettronica. Se ad oggi i titolari di partita IVA hanno tempo fino alla scadenza della liquidazione IVA periodica, a partire dal mese di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
I 10 giorni di tempo potrebbero tuttavia diventare 15: con un emendamento al Decreto Crescita, per il quale è attesa la conversione in legge entro il prossimo 30 giugno, si punta ad allungare di qualche giorno la scadenza per l’emissione del documento in formato elettronico.
In parallelo alle novità relative ai giorni a disposizione dei titolari di partita IVA per l’emissione delle fatture, entrerà in vigore dal 1° luglio anche la lettera g-bis, comma 2, articolo 21, del DPR IVA, il quale introduce tra gli elementi obbligatori anche:
“la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.”
SANZIONI
In merito alle sanzioni si legge che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019
le sanzioni non si applicano nei seguenti casi:
– Se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 marzo 1998, n. 100;
– Si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Tali condizioni sono valide fino al 30 giugno 2019. Ciò significa che a partire dal 1° luglio 2019 le sanzioni torneranno a essere applicate regolarmente, sebbene sia da considerare un lasso di tempo di 10 giorni dal momento in cui si effettua l’operazione.