Via libera dell’Agenzia delle Entrate al modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la
richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio. Le domande potranno essere
presentate dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto 2020. La trasmissione delle istanze dovrà essere
effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web
disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Solo se l’ammontare del contributo è
superiore a 150.000 euro il modello deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed essere inviato
esclusivamente tramite posta elettronica certificata. N.B. L’invio sarà curato dal nostro Studio a far
tempo dal 18 giugno 2020, data dalla quale ci sarà messo a disposizione l’applicativo informatico.
Contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19 al via.
Con il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato
il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta del contributo a fondo
perduto ex art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), destinato al ristoro dei soggetti che abbiano
subito un calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica.
- QUANDO INVIARE L’ISTANZA
La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al termine del 13 agosto 2020.
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Nei medesimi termini è possibile presentare, in caso di errori, una nuova istanza in sostituzione di
quella precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già
eseguito il mandato di pagamento del contributo.
A seguito della presentazione del modello il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta
la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali
dei dati in essa contenuti.
Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda
ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con
indicazione dei motivi del rigetto. - COME INVIARE L’ISTANZA
L’invio del modello va effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero attraverso
il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il nostro Studio si
occuperà delle posizioni dei Clienti dello stesso.
Nota bene
Nel solo caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, come indicato nel
provvedimento (par. 3.2), il modello d’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente
ed essere inviato esclusivamente tramite PEC all’Agenzia delle Entrate. - CHI PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro
autonomo (con esclusione dei professionisti) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019,
abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui
ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano
iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020,
avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi
(delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020). - CHI NON PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Al riguardo il provvedimento specifica che il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività in
data antecedente il 1° maggio 2020, escludendo di conseguenza coloro che abbiano aperto la partita
IVA dopo il 30 aprile 2020.
Oltre ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con riferimento
ai soggetti esclusi dal contributo, la norma menziona:
• i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
• gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR;
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• i soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
• i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del
D.L. 18/2020. - COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO
Riguardo alle modalità di determinazione, il contributo è ottenuto applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Più precisamente l’entità del contributo spetta nella misura del:
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta
precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020;
• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro;
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.
Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone
fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per agevolare i contribuenti nella determinazione dei ricavi o compensi relativi al 2019, le istruzioni del
modello contengono una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi 2020 (relativa al
2019) ai quali far riferimento. - COME COMPILARE L’ISTANZA
Entrando nel merito delle modalità di compilazione del modello, esso si compone di due pagine.
Oltre ai dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, rappresentante firmatario dell’istanza), nella prima
pagina occorre indicare i dati necessari ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti per fruire del
beneficio. Tali informazioni riguardano l’entità dei ricavi/compensi complessivi relativi al 2019 (ripartiti
nelle tre soglie previste), l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni
effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020, nonché l’indicazione di eventuali situazioni
specifiche (soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero aventi domicilio o
sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi).
Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi devono essere
considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa
tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni
effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione emesse ai sensi
dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di
beni ammortizzabili.
Con riferimento alla soglia di ricavi/compensi (o del volume d’affari per i titolari di reddito agrario), le
istruzioni specificano che i relativi importi non devono essere ragguagliati ad anno anche nel caso in cui
l’attività non sia stata svolta per l’intero esercizio.
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In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la
somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società
semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare
del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia
tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare
complessivo del fatturato del 2019.
Nell’ultima parte della prima pagina del modello, oltre alla sottoscrizione dell’istanza, occorre indicare
il codice IBAN del conto corrente, intestato al soggetto richiedente, dove l’Agenzia delle Entrate
accrediterà le somme spettanti nonché l’eventuale impegno alla presentazione se la domanda è
presentata da un intermediario. - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 25 del decreto Rilancio, l’istanza contiene, alla
seconda pagina, un apposito quadro (denominato A) per l’autocertificazione di regolarità antimafia che
va compilata nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro.
Si ricorda che in questo caso l’istanza deve essere firmata digitalmente dal richiedente e trasmessa
esclusivamente tramite PEC.