E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 il Decreto legge n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening“, c.d. Decreto Super Green pass.
Il Decreto introduce un obbligo generalizzato di possesso della Certificazione verde Covid- 19 c.d. “green pass” per i lavoratori sia del settore pubblico che privato.
Il green pass è una certificazione in formato digitale, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.
Il nuovo Decreto introduce per il periodo dal 15/10/2021 al 31/12/2021 data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possesso di green pass nei luoghi di lavoro.
I datori avranno l’obbligo di accertare, al momento dell’accesso, che chiunque acceda ai propri locali per svolgere attività lavorativa sia in possesso della certificazione verde covid -19.
Sarà possibile prevedere il controllo tramite la App ministeriale per la verifica del codice QR.
Il dipendente sprovvisto del green pass sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque fino al 31/12/21, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta retribuzione e/o compenso a qualunque titolo.
In caso di accesso sul luogo di lavoro in assenza di green pass sono previste a carico del lavoratore sanzioni da 600 a 1500 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di verifica del possesso della certificazione è prevista a carico del datore di lavoro una sanzione da 400 a 1000 euro.
Per le sole imprese con meno di quindici dipendenti, è prevista la possibilità dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31/12/2021.