Per l’anno 2021, con riferimento al reverse charge“interno” (acquisti/servizi resi da soggetti IVA Italia) e a quello “esterno” (acquisti/servizi resi da soggetti IVA UE/Extra UE), l’Agenzia delle entrate ha confermato il precedente orientamento che prevede la facoltà di scegliere tra:
- l’integrazione cartacea della fattura in reverse charge (si stampa la FE e si effettua l’integrazione manuale)
- oppure l’emissione di un file xml con annotazione del reverse charge da inviare obbligatoriamente al SDI.
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 178/2020), con l’abolizione dell’esterometro, ha reso obbligatorio, a partire dal 1.1.2022, l’emissione della fattura “integrata” attraverso la generazione di un file xml che transita dallo SDI; di fatto non sarà quindi più possibile effettuare l’integrazione della fattura in modalità “cartacea” e sarà necessario adattare i propri software per tale procedura.
EMISSIONE ED INVIO FILE XML
Il contribuente, a partire dal 1.1.2022, deve emettere e trasmettere un documento informatico, indicando:
- Campo 2.1.1.1 <TipoDocumento>:
- TD16 – per le integrazioni delle fatture da reverse charge interno;
- TD17 – per le integrazioni/autofatture per i servizi esteri;
- TD18 – per le integrazioni per gli acquisti di beni intracomunitari;
- TD19 – per le integrazioni/autofatture per gli acquisti di beni ex art. 17 comma 2 DPR 633/72.
- Campo 1.2 <cedente/prestatore (chi emette la fattura)>: dati del fornitore estero.
- Campo 1.4 <cessionario/committente >: dati del soggetto che effettuata l’integrazione/auto fatturazione.
- Campo 2.1.1.3 <Data>:
- La data di ricezione della fattura in reverse charge interno (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione);
- La data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione);
- La data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra UE.
- Campo 2.1.1.4 <Numero>: è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc;
- Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>: gli estremi della fattura di riferimento e se disponibile, dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio.
Il documento informatico XML, oltre a essere inviato allo SDI, dovrà anche essere conservato tramite la conservazione sostitutiva a norma di legge.
Inoltre dal 1.1.2022 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia occorrerà emettere fattura elettronica.