FATTURA ELETTRONICA
OBBLIGO dal 1 gennaio 2019: fattura in formato elettronico per operazioni con la pubblica amministrazione, per operazioni tra soggetti con partita IVA, sia ditte individuali che società (B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita IVA (consumatori finali) (B2C).
Il soggetto obbligato alla fattura elettronica può delegare un professionista ad emettere e conservare le fatture elettroniche (anche tramite i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate).
La fattura elettronica non modifica i tempi delle registrazioni e versamenti IVA.
Le fatture cartacee non andranno più emesse (tranne per i soggetti esclusi dall’obbligo di e-fatture), però il consumatore può richiedere la copia cartacea dell’originale in formato elettronico.
La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, e dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio(Agenzia delle Entrate) entro 24 ore della data di effettuazione dell’operazione.
Se la fattura elettronica viene scartata il sistema invia un messaggio di “scarto” entro 5 giorni dall’invio.
Se ciò accade, la fattura si considera non emessa e l’emittente può procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, ad un nuovo invio della fattura, con lo stesso numero e data; oppure emettere un documento con nuovo numero e data per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata stornata con variazione contabile interna (senza trasmissione a Sdi).
Per non incorrere in possibili errori nelle liquidazioni periodiche IVA, è consigliabile trasmettere la fattura 5 giorni prima della fine del mese o del trimestre.
ESCLUSIONE per tutti gli imprenditori e i professionisti che adottano un regime speciale (“minimi” – “forfettari”). I seguenti soggetti ricevono l’e-fatture ma loro continueranno ad emettere documenti cartacei.
Per i soggetti non residenti in Italia non è consentito emettere la fattura elettronica.
ESTEROMETRO
Dal 1 gennaio 2019 sostituirà lo spesometro: sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati.
La comunicazione non è obbligatoria per le predette operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero per le quali siano emesse e ricevute e-fatture.
Tra le operazioni ricomprese ritroviamo le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi nonché le prestazioni di servizi da e verso operatori extra-UE.
L’invio deve essere effettuato mensilmente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quelli di emissione o ricezione della fattura.
Il file xml da trasmettere deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato.