RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
La data di ricezione da parte del cliente può essere addirittura triplice, come sintetizzato nella Tabella n. 1.
Esito | Effetti | Data di ricezione della fattura | Attività da parte del SdI |
Recapito Effettuato da parte SdI | La fattura si considera emessa | Data di ricezione da parte del destinatario, indicata nella ricevuta di consegna | SdI invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” che contiene la data di ricezione da parte del destinatario |
Recapito non possibile da parte SdI | La fattura, pur non recapitata dal SdI al destinatario, si considera emessa | La data di ricezione coincide con la data di presa visione della fattura da parte del cessionario/committente | 1) SdI mette a disposizione del cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area web riservata; 2) SdI comunica tale evento al soggetto trasmittente, che deve adoperarsi per informarne il cliente 3) SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura da parte del cessionario/committente |
Nel caso di privati o di soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio o al regime forfetario, la data di ricezione coincide con quella di messa a disposizione: non rileva quando il soggetto ne prende visione | 1) SdI mette a disposizione del cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area web riservata; 2) SdI comunica tale evento al soggetto trasmittente, che deve adoperarsi per informarne il cliente | ||
Fattura scartatadal SdI | La fattura si considera non emessa | – | Entro 5 giorni SdI emette ricevuta di scarto nei confronti del soggetto trasmittente |
EFFETTI SULLA DETRAZIONE IVA
La detrazione dell’IVA potrà essere operata dal cessionario/committente solo a partire da quando:
– la fattura è consegnata (esito positivo);
– ne prende visione (impossibilità di recapito nei confronti di soggetto passivo IVA),
Ciascuno di questi rappresenta il momento in cui il cessionario/committente entra in possesso della fattura.
Se tale momento si verificherà prima del 16 del mese, la detrazione potrà essere esercitata nella liquidazione dovuta entro tale data. Se si verificherà successivamente, l’imposta potrà essere detratta a partire dalle successive liquidazioni.
Si considerino gli esempi nella Tabella n. 2.
Tabella n. 2
Data acquisto e pagamento | Generazione e trasmissione della fattura dal cedente/prestatore al SdI | Consegna fattura da parte del SdI (data indicata sulla ricevuta di consegna) | Liquidazione a partire dalla quale può essere computata in detrazione l’IVA |
19 maggio | 21 maggio | 22 maggio | 16 giugno |
30 maggio | 2 giugno | 3 giugno | 16 giugno |
2 giugno | 2 giugno | 2 giugno | 16 luglio (*) |
(*) Poichè l’esercizio della detrazione non può avvenire prima che sorga l’esigibilità dell’imposta (art. 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972), nel caso prospettato il cessionario/committente dovrà attendere la liquidazione del 16 luglio, che è il termine entro il quale il cedente/prestatore deve versare l’IVA relativa alla vendita effettuata il 2 giugno |
Nel caso di impossibilità di recapito e, quindi, di validità del criterio della “presa visione” come sopra indicato, si potrà avere una casistica esemplificativa come quella riportata nella Tabella n. 3.
Tabella n. 3
Data acquisto e pagamento | Generazione e trasmissione della fattura dal cedente/prestatore al SdI | Messa a disposizione della fattura elettronica nell’area web riservata del destinatario | Presa visione della fattura | Liquidazione a partire dalla quale può essere computata in detrazione l’IVA |
19 maggio | 21 maggio | 22 maggio | 31 maggio | 16 giugno |
2 giugno | 2 giugno | 7 giugno | 18 giugno | 16 luglio |