- CESSIONI INTRA UE
Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la Direttiva Europa in tema di scambi trasfontalieri.
In particolare sono considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in un altro Stato membro al momento dell’acquisto se:
1. i beni sono ceduti ad un altro soggetto passivo in uno Stato Membro diverso da quello di partenza;
2. l’acquirente deve comunicare al cedente il proprio codice identificativo IVA e deve essere identificato in uno Stato Membro diverso da quello di consegna/spedizione del bene. Il codice identificativo deve essere validato dal sistema elettronico VIES prima che si realizzi l’operazione non imponibile così da aumentare i controlli e ridurre le frodi fiscali;
3. il regime della non imponibilità è vincolato al corretto invio dei dati tramite INTRASTAT.
Attenzione quindi dal 1° gennaio 2020, la mancata comunicazione del numero identificativo IVA o la mancata compilazione del modello INTRA fa venire meno il diritto alla non imponibilità della cessione intracomunitaria.
Gli operatori quindi devono verificare che il cessionario disponga di un codice identificativo IVA, sia iscritto al VIES; e si devono ricordare di presentare il modello INTRA altrimenti devono emettere una fattura con l’IVA al 22%.
- CESSIONI A CATENA (TRIANGOLAZIONI)
Per Triangolazioni intracomunitarie si intendono quelle operazioni, chiamate anche vendite a catena, in cui intervengono almeno 3 soggetti ma dove c’è un unico trasporto.
Esempio: l’operatore tedesco GER1 vende ad impresa italiana IT1 (chiamata operatore intermedio ovvero promotore della triangolazione) la quale vende ad un’impresa francese FR1, con un unico trasporto dalla Germania di GER1 alla Francia di FR1 curato da GER1.
In generale le cessioni sono due e per costante giurisprudenza UE il trasferimento dei beni deve essere imputato ad una sola delle due cessioni, che è l’unica a beneficiare della non imponibilità Iva prevista per le cessioni intraUE.
In sostanza, se il trasporto intracomunitario è riconducibile alla prima cessione (GER1—>IT1), solo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA; le cessioni successive si considerano effettuate nello Stato in cui si realizza l’acquisto intracomunitario; se invece il trasporto intracomunitario è riconducibile all’ultima cessione solo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA, mentre le precedenti costituiranno delle cessioni interne, rilevanti nello Stato ove si trovano i beni.
- ADEMPIMENTO ESPORTATORI ABITUALI: DICHIARAZIONE DI INTENTO
A decorrere dal 1° gennaio 2020 per l’esportatore e il fornitore gli adempimenti da osservare, in ordine cronologico, sono i seguenti:
1) il cliente esportatore abituale invia telematicamente all’Ag. Entrate il modello di Dichiarazione d’intento; in attesa del nuovo modello va bene presentare il vecchio;
2) riceve la risposta con n. di protocollo di ricezione e se la stampa;
3) comunica al suo fornitore (a nostro parere utilizzando la PEC per avere data certa, ma in teoria anche con semplice mail) la sua intenzione di voler acquistare senza Iva specificando l’ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall’Ag. Entrate.
Noi suggeriamo comunque di fare come prima, e cioe’ inviare al fornitore sia la Dichiarazione d’intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico, soprattutto per quelle Dichiarazioni d’intento emesse nel 2019 e valevoli per il 2020, che andrebbero ancora numerate e protocollate nell’apposito registro.
4) Il fornitore deve effettuare la verifica sulla Banca Dati dell’Ag. Entrate e, se constata la regolarità, da quel giorno (ma non prima) puo’ spedire la merce emettendo DDT e fattura Non Imp. Iva art. 8 c. 1 lett. c), citando in fattura la data e il n. di protocollo telematico del cliente; il numero di protocollo può essere indicato in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio il campo “Causale” ovvero, a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”. Infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato, anche per avere sempre sottomano sia l’ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.